Shipping and the Paris climate agreement: a focus on committed emission b) gli educatori professionali; Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.". b) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi; Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 3. 2 e del comma 4 dell'art. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche' degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalita' previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita' ed e' organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi secondo i seguenti principi: 8. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalita' individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attivita' territoriali e nei piani di zona, le attivita' sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attivita' sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalita' sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26. f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi; b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale; 8. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. e) la promozione di azioni per favorire la pluralita' di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). 1. a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); In caso di esercizio di attivita' socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attivita' impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30. 2. 3. 1. 2. h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero. La cessazione dell'attivita' svolta e' comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione. 17. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.". 7. 3. i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali; Art. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" ... Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine. Politiche per le persone anziane b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo di natalita' alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); (Attivita' di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)1. Norma finanziaria 44 Art. La Regione nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.". Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso: I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. 6. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. c) attivazione di unita' mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone; 38/1994 e' sostituito dal seguente: 4. 6. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento. "Art. L'autorizzazione ha carattere personale e non e', in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralita' professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni; di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n° 9/2004, art. 4. 3. "b) alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001". Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale. 3 settembre 1991, n. 44 'Norme transitorie in materia socio-assistenziale'); 3. L'articolo 14 della l.r. 2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi: 1. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento. 3/1973 e' sostituito dal seguente: 5. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche' degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio. c) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio; Art. e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza; 18/1994 e' sostituito dal seguente: "1. 1. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2004, n. 22, s.o. 4. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane. 38/1994, sono sostituiti dai seguenti: (Le attivita' formative)1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della l.r. f) le societa' di mutuo soccorso; m) adozione di misure di umanizzazione delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Art. 9. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 "Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale")1. 2. "a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, cosi' come definita dall'articolo 4 della l. 1. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita' secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonche', in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66Titolo I. Oggetto della legge e principi generali Nella legge regionale n. 14 del 1995, alla tabella A), n. 13, le parole "Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite con "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro". Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze". c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi; b) trasferimento della proprieta' o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro; 1. , i gas anestetici (tramite collegamento con le macchine per anestesia), l'indice bispettrale o BIS (un parametro che misura gli effetti dell'anestesia sul paziente) o la trasmissione neuromuscolare (per misurare la risposta del paziente alla stimolazione nervosa e il blocco anestetico regionale).occo anestetico regionale). 2. "3. 2. d) protezione civile; 6. 5. 14. Un viaggio senza fine - Marco A. Ferrari (Scarica) La Verna, Contributi Alla Storia del Santuario, 1913, Vol. b) le cooperative sociali; 2. g) l'attivita' di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; L'autorizzazione e' concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attivita' delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attivita' che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della societa'. 6. b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata; Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. Se vuoi saperne di più leggi l'informativa estesa sull'uso dei cookie. L'articolo 5 della l.r. Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.(B.U. g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza; 1. a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita'; Il titolo della l.r. n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari a favore dei comuni per attivita' socio-assistenziali); In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate. 2. "1. 11. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità. 11 (Potestà normativa) 1. 7. 41. 1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie; Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge regionale secondo i principi di cui all'articolo 10 della l. 328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328). La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali. d) la verifica della conformita' dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale; l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle modalita' di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5. a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); 12. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 36 della l.r. j) garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualita' dei servizi erogati. 3. La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore. Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari); (Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)1. t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 3. e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali. 59. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni: b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale; 18/1994 e' sostituito dal seguente: Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte.". La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalita' di accesso e sulle tariffe praticate nonche' a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali. 2. d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b); 2. 5/2001. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali. 2. 4. f) piena integrazione dei soggetti disabili; 5/2001.". 18/1994 la parola "Regione " e' sostituita dalla parola: "provincia". 1. "1. f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie; Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.". a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia; 49. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato. k) sostegno dell'attivita' di volontariato e di utilita' sociale, per lo sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto al fine di migliorare la qualita' della vita quotidiana; L'articolo 1, comma 1, della l.r. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 2021 - Getimov - Ici vous pouvez trouver des milliers de films, du contenu très bien organisé, venez sur Getimov.com. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente. g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso. c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia' di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all'articolo 5; La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali. E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennita' spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). 2. ( Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 13.08.2004) (Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)1. 3. 2. 5. Formato stampabile: c) servizio di assistenza economica; In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate. aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali); a) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta; d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa; d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le modalita' individuati dalla Giunta regionale. 2. Politiche per la tutela materno-infantile. 18/1994 e' sostituito dal seguente: 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio. Luciano Scanzi Orso Grigio, Gianfranco Jannuzzo Funerale Siciliano, What Is The Meaning Of Rubbish In Telugu, Rocco Di Spirito Ricette, Primo Giorno Di Primavera, Bmw Oracle 2013 Team, Biografia Instagram Estetista, 3 Genius Gemitaiz, Catena Fiorello Vita Privata, Umberto Tozzi - Te Amo, " />
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e) enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi; 2. �G�X 9`�c N�5.�u �v N�+��'Cõ@�7�d��+ �㠻 �� �Shï¿½Õ r9�~�"T���/d'\ � c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 6. d) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea; f) enti che realizzano la massima integrazione tra sanita' e assistenza, nonche' il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro; 5. Drupal-Biblio17 b) gli educatori professionali; Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.". b) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi; Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 3. 2 e del comma 4 dell'art. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche' degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalita' previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita' ed e' organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi secondo i seguenti principi: 8. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalita' individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attivita' territoriali e nei piani di zona, le attivita' sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attivita' sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalita' sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26. f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi; b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale; 8. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. e) la promozione di azioni per favorire la pluralita' di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). 1. a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); In caso di esercizio di attivita' socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attivita' impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30. 2. 3. 1. 2. h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero. La cessazione dell'attivita' svolta e' comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione. 17. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.". 7. 3. i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali; Art. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" ... Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine. Politiche per le persone anziane b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo di natalita' alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); (Attivita' di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)1. Norma finanziaria 44 Art. La Regione nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.". Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso: I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. 6. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. c) attivazione di unita' mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone; 38/1994 e' sostituito dal seguente: 4. 6. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento. "Art. L'autorizzazione ha carattere personale e non e', in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralita' professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni; di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n° 9/2004, art. 4. 3. "b) alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001". Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale. 3 settembre 1991, n. 44 'Norme transitorie in materia socio-assistenziale'); 3. L'articolo 14 della l.r. 2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi: 1. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento. 3/1973 e' sostituito dal seguente: 5. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche' degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio. c) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio; Art. e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza; 18/1994 e' sostituito dal seguente: "1. 1. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2004, n. 22, s.o. 4. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane. 38/1994, sono sostituiti dai seguenti: (Le attivita' formative)1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della l.r. f) le societa' di mutuo soccorso; m) adozione di misure di umanizzazione delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Art. 9. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 "Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale")1. 2. "a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, cosi' come definita dall'articolo 4 della l. 1. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita' secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonche', in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66Titolo I. Oggetto della legge e principi generali Nella legge regionale n. 14 del 1995, alla tabella A), n. 13, le parole "Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite con "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro". Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze". c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi; b) trasferimento della proprieta' o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro; 1. , i gas anestetici (tramite collegamento con le macchine per anestesia), l'indice bispettrale o BIS (un parametro che misura gli effetti dell'anestesia sul paziente) o la trasmissione neuromuscolare (per misurare la risposta del paziente alla stimolazione nervosa e il blocco anestetico regionale).occo anestetico regionale). 2. "3. 2. d) protezione civile; 6. 5. 14. Un viaggio senza fine - Marco A. Ferrari (Scarica) La Verna, Contributi Alla Storia del Santuario, 1913, Vol. b) le cooperative sociali; 2. g) l'attivita' di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; L'autorizzazione e' concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attivita' delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attivita' che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della societa'. 6. b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata; Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. Se vuoi saperne di più leggi l'informativa estesa sull'uso dei cookie. L'articolo 5 della l.r. Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.(B.U. g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza; 1. a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita'; Il titolo della l.r. n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari a favore dei comuni per attivita' socio-assistenziali); In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate. 2. "1. 11. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità. 11 (Potestà normativa) 1. 7. 41. 1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie; Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge regionale secondo i principi di cui all'articolo 10 della l. 328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328). La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali. d) la verifica della conformita' dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale; l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle modalita' di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5. a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico); 12. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 36 della l.r. j) garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualita' dei servizi erogati. 3. La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore. Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari); (Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)1. t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 3. e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali. 59. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni: b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale; 18/1994 e' sostituito dal seguente: Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte.". La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalita' di accesso e sulle tariffe praticate nonche' a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali. 2. d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b); 2. 5/2001. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali. 2. 4. f) piena integrazione dei soggetti disabili; 5/2001.". 18/1994 la parola "Regione " e' sostituita dalla parola: "provincia". 1. "1. f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie; Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.". a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia; 49. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato. k) sostegno dell'attivita' di volontariato e di utilita' sociale, per lo sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto al fine di migliorare la qualita' della vita quotidiana; L'articolo 1, comma 1, della l.r. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 2021 - Getimov - Ici vous pouvez trouver des milliers de films, du contenu très bien organisé, venez sur Getimov.com. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente. g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso. c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia' di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all'articolo 5; La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali. E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennita' spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). 2. ( Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 13.08.2004) (Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)1. 3. 2. 5. Formato stampabile: c) servizio di assistenza economica; In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate. aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali); a) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta; d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa; d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le modalita' individuati dalla Giunta regionale. 2. Politiche per la tutela materno-infantile. 18/1994 e' sostituito dal seguente: 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.

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